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Art. 76a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Gli effettivi svizzeri sono sorvegliati tramite un programma nazionale di sorveglianza.
  2. L’USAV stabilisce, previa consultazione dei veterinari cantonali:
    1. quali epizoozie vengono sorvegliate nell’ambito del programma di sorveglianza;
    2. a quali intervalli di tempo deve essere svolto il programma di sorveglianza;
    3. la portata del programma di sorveglianza;
    4. i luoghi del prelievo dei campioni;
    5. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;
    6. i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.
  3. Emana prescrizioni tecniche sul programma di sorveglianza.
  4. Ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell’ambito del programma di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.

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