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Art. 80

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose, ad eccezione delle epizoozie degli animali acquatici, sono competenti in qualità di laboratori nazionali di riferimento e di analisi:
    1. l’IVI per le epizoozie di origine virale;
    2. il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici per le epizoozie di origine batterica.
  2. Essi sono autorizzati a fare eseguire analisi in altri laboratori.

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