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Art. 81

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal DFI in virtù dell’articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.

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