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Art. 86

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell’infezione, il focolaio dell’infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell’epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone.
  2. Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all’articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali. 2bis. Dopo cinque giorni, il sequestro rinforzato di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettera a può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.1
  3. I veterinari cantonali e l’USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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