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Art. 87

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’USAV e il veterinario cantonale informano lapopolazionesulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa.
  2. Il veterinario cantonale informa inoltre in merito a:
    1. i principali sintomi dell’epizoozia in questione;
    2. i provvedimenti nei confronti degli effettivi sotto sequestro;
    3. ulteriori provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché nelle zone di controllo e di osservazione.
  3. Per le informazioni utilizza i modelli dell’USAV.

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