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Art. 88

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se è diagnosticata un’epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L’USAV ne fissa l’estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell’epizoozia.1
  2. La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all’effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell’epizoozia.
  3. L’USAV decide se, in caso di comparsa di un’epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

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