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Art. 88a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale può ordinare una o più zone intermedie intorno alla zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia o in virtù di requisiti internazionali per il commercio di animali e prodotti di origine animale.
  2. L’USAV stabilisce le zone intermedie previa consultazione del veterinario cantonale. Si basa sul rischio di diffusione dell’epizoozia tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.
  3. Nelle zone intermedie si applicano al massimo i provvedimenti ordinati nella zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

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