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Art. 89

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale provvede a:
    1. 1 l’applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di animali, merci e persone (art. 90–93);
    2. 2 .
    3. il prelievo di campioni e l’analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive;
    4. la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e
    5. la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.
  2. L’USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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