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Art. 91

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l’accesso a persone estranee per effettuare l’inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.1
  2. Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell’inseminazione artificiale.
  3. I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

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