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Art. 92

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.
  2. Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:
    1. 1 il trasporto di animali morti o uccisi al laboratorio nazionale di riferimento competente a scopo d’analisi o per l’eliminazione;
    2. il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.
  3. In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell’effettivo.
  4. I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L’USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale. 5 e6. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Abrogati dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

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