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Art. 98

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).
  2. Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un’epizoozia altamente contagiosa. Il verbale di stima è trasmesso entro dieci giorni all’USAV con tutte le pezze giustificative.
  3. L’USAV decide in merito alla stima e fissa l’importo dell’indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali .1.
  4. L’USAV chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Footnotes

  1. Per. abrogato dalla cifra IV n. 74 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

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