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Art. 97

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’USAV redige ad uso degli organi della polizia sanitaria una documentazione per le situazioni d’emergenza finalizzata alla lotta contro le diverse epizoozie, aggiornandola costantemente alla luce delle nuove conoscenze acquisite.
  2. L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo agli specialisti nonché alla quantità e al tipo di attrezzature e materiali di cui i Cantoni devono disporre in caso di epizoozia altamente contagiosa.

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