916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La carne bovina di cui all’articolo 9 al momento dell’importazione deve essere dichiarata per quanto concerne l’eventuale impiego di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali, indicando tale menzione sull’imballaggio più esterno conformemente all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20031sulle dichiarazioni agricole (ODAgr).
La dichiarazione deve figurare in una delle lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve essere conforme all’articolo 5 ODAgr.