916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e 0202.3091, proveniente da Paesi in cui l’impiego di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali non è vietato, può essere importata nel territorio doganale svizzero in assenza di un certificato sanitario riconosciuto dall’UE, se:
proviene da un’azienda da cui è consentita l’importazione di carne bovina nell’UE;
è importata direttamente in Svizzera per via aerea;
1 la partita è provvista di certificato sanitario in formato cartaceo valido per l’importazione in Svizzera;
è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e
vi è un vincolo d’impiego da parte dell’importatore e degli acquirenti successivi di cui al capoverso 2.
L’importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all’UDSC, con un vincolo d’impiego, di:2
tenere una contabilità delle merci;
indicare nei documenti di vendita e fornitura, a ogni cessione di carne bovina, che quest’ultima può essere destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero (riserva d’impiego); e
rispettare i requisiti di dichiarazione e di trasformazione di cui all’articolo 30.
La procedura di cui al capoverso 2 e i controlli sono retti per analogia dalle disposizioni emanate in virtù della LD3e dell’ordinanza del 1° novembre 20064sulle dogane.
Le condizioni derogatorie non si applicano ai preparati e ai prodotti a base di carne bovina.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1661). ↩