916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il veterinario cantonale o il chimico cantonale responsabile per la disposizione di misure notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull’allevamento di bestiame, in particolare quelle concernenti:1
l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
la tutela della salute umana e animale; o
il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.
Il veterinario di confine notifica all’USAV le infrazioni riscontrate presso i posti d’ispezione frontalieri autorizzati.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1661). ↩
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