916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di importazione o transito illegali, l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale o l’USAV promuove un’azione penale. Se contemporaneamente sussiste un’infrazione alla LD1o alla legge del 12 giugno 20092sull’IVA, è l’UDSC a promuovere un’azione penale.
Su richiesta dell’autorità cantonale competente per il perseguimento penale o dell’USAV, l’UDSC notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte dello stesso UDSC.
In caso di esportazione illegale, l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale.