916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.
I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare:
la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;
la caccia di animali con l’aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott’acqua in cui essi annegano.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.