916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:
per il consumo privato;
come masserizie di trasloco;
per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell’importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.