L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un’azienda di produzione certificata ai sensi dell’articolo 10e .
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.