916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se sono esportati in un Paese terzo in cui sono respinti o se il destinatario respinge la loro accettazione, i prodotti animali possono essere reimportati soltanto qualora sia presente il certificato d’esportazione, in originale o in copia autenticata, e la competente autorità del Paese terzo motivi il respingimento o il rifiuto e attesti che:
sono state rispettate le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti;
non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione incrociata;
la partita non è stata manipolata in alcun modo.
Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta, in alternativa al certificato dell’autorità nel Paese terzo, è sufficiente una conferma scritta da parte dell’impresa di spedizione del fatto che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono rispettate.
I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nell’azienda di provenienza indicata sull’autorizzazione d’esportazione.
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