916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, relativamente a quanto segue:
le condizioni di importazione (art. 5 cpv. 2);
l’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite (art. 20 cpv. 2);
le condizioni di transito (art. 38 cpv. 1 e 2).
Il DFI può inoltre autorizzare l’USAV ad effettuare adeguamenti tecnici in merito:
alle garanzie sanitarie supplementari da fornire (art. 5 cpv. 3);
ai prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari (art. 8 cpv. 1 lett. a);
alle condizioni per l’importazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali (art. 13 e 39 lett. a);
ai requisiti relativi alle stazioni di quarantena (art. 85 cpv. 1).
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