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Commenti: Art. 110 | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 110
Art. 109
Art. 111
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Art. 110
Art. 109
Art. 111
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, l’esecuzione compete alla Confederazione.
Le autorità federali competenti sono l’USAV e l’UDSC.
L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e uniforme.
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