916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per l’importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine l’azienda di destinazione, l’importatore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’importazione.
La registrazione deve essere richiesta in precedenza:
dalle aziende di destinazione, dagli importatori e dalle imprese di trasporto, all’autorità cantonale competente;
dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione, all’USAV.
I cambiamenti d’indirizzo devono essere comunicati entro una settimana all’autorità competente.
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