916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le partite che al momento dell’importazione devono essere sottoposte a un controllo veterinario di confine (partite soggette al controllo veterinario di confine) possono essere importate solo per via aerea e attraverso i posti d’ispezione frontalieri autorizzati per i rispettivi animali o prodotti animali.
L’allegato 11 dell’Accordo agricolo stabilisce:
i posti d’ispezione frontalieri autorizzati;
le categorie di animali e prodotti animali che possono essere importate e i posti d’ispezione frontalieri abilitati a effettuare tali importazioni.
L’USAV pubblica in Internet le informazioni di cui al capoverso 2.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.