916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le partite soggette al controllo veterinario di confine al servizio veterinario di confine per il controllo, attenendosi alle istruzioni dello stesso.
Essa deve, immediatamente dopo l’atterraggio dell’aeromobile:
trasferire per via diretta gli animali e i prodotti animali negli appositi locali del posto di controllo frontaliero;
consegnare o mettere a disposizione in formato elettronico al servizio veterinario di confine i necessari documenti di accompagnamento.1
I controlli veterinari di confine si svolgono esclusivamente durante gli orari di apertura del posto di controllo frontaliero. Se il controllo non può essere effettuato il giorno dell’atterraggio dell’aeromobile, la partita resta in aeroporto.
Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, l’USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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