916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l’articolo 15 capoverso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine, il numero del DSCE oppure dell’autorizzazione dell’USAV (art. 12).1
Nella dichiarazione doganale delle partite che in base all’autorizzazione sono esenti dal controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il numero dell’autorizzazione dell’USAV.
Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l’articolo 14, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare un numero di autorizzazione generale. L’USAV pubblica su Internet il numero di autorizzazione generale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
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