916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’azienda di destinazione deve notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 entro un giorno lavorativo. Se l’azienda contravviene a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle l’autorizzazione.1
L’azienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale entro 24 ore l’arrivo dei seguenti animali e prodotti animali:
sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
animali ad unghia fessa nonché gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
api mellifere europee e bombi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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