916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione:
il DSCE in formato cartaceo o in formato elettronico munito di firma elettronica valida;
in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o l’originale in formato elettronico.1
Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono inoltre essere accompagnati da un certificato di ascendenza ai sensi degli articoli 69 e 70 dell’ordinanza del 29 ottobre 20252sull’allevamento di animali.3
I documenti di accompagnamento di cui al capoverso 1 devono essere conservati dall’azienda di destinazione per tre anni dall’arrivo della partita.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩