916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, esse devono fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti necessari oppure devono fornirli in formato elettronico.1
Su richiesta, esse devono fornire al servizio veterinario di confine i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea e altri documenti.
Devono trasferire gli animali e i prodotti animali che giungono in aeroporto al di fuori degli orari di apertura del posto di controllo frontaliero nei locali del servizio veterinario di confine adibiti per simili casi.
Devono garantire che gli animali siano curati durante la loro permanenza in aeroporto.
Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn2.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩