Nella presente ordinanza si intende per:
1. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale,
2. sottoprodotti di origine animale,
3.3 sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;
d.4 sottoprodotti di origine animale:
1. corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non è consentito il consumo o che sono stati esclusi dalla catena alimentare,
2. prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 lettera p dell’ordinanza del 25 maggio 20115concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,
3. sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riproduzione;
e. certificato sanitario : documento che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
f.6 documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/6257, che viene impiegato per notificare le partite al posto di controllo frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le partite;
g.8 «Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/625;
gbis.9 sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)10per la dichiarazione doganale in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200511sulle dogane (LD);
h.12 partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o uno stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto e provenienti dallo stesso luogo di provenienza;
i.13 lettera o pacco: partita inviata per lettera o pacco fino a un massimo di 30 kg;
j. importazione : introduzione permanente o temporanea di animali e prodotti animali nel territorio d’importazione, ad eccezione dei trasporti a scopo di transito secondo l’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200514sulle dogane (LD);
k. importatore : persona fisica o giuridica responsabile di un’importazione, definita come importatore in un eventuale DSCE15;
l. persona soggetta all’obbligo di dichiarazione : persona secondo l’articolo 26 LD;
m. impresa che presta servizi di sdoganamento: impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent);
n. azienda di destinazione: azienda nel luogo in cui devono essere trasportati gli animali o i prodotti animali, definita come azienda di destinazione in un eventuale DSCE;
o.16 postodi controllo frontaliero 17: luogo, con le relative strutture, in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine;
p. esportatore : persona fisica o giuridica responsabile dell’esportazione.
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
RS 916.441.22 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Introdotta della cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1661). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 631.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
RS 631.0 ↩
Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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