916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’esportatore è responsabile per:
la conformità delle partite alle norme vigenti;
il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione; e
il rispetto delle condizioni di transito di eventuali Paesi di transito.
L’esportatore è tenuto a informarsi se per il Paese di destinazione esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV.1
Se per il Paese di destinazione esiste un modello, l’esportatore è tenuto a utilizzarlo. Deve generarlo nel sistema d’informazione E‑Cert (art. 102j –102l ) e inoltrarlo all’autorità cantonale mediante E‑Cert.2
Se per il Paese di destinazione non esiste un modello, l’esportatore deve informarsi sulle condizioni d’importazione vigenti nel Paese di destinazione, in particolare se è necessario un certificato sanitario e quali requisiti deve soddisfare. Se è necessario un certificato sanitario, l’importatore deve sottoporre all’autorità cantonale competente le condizioni d’importazione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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