916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se per un certificato sanitario esiste un modello e il certificato sanitario da firmare corrisponde a questo modello, l’autorità cantonale competente procede ai seguenti lavori in E‑Cert:
compila la sua parte del certificato sanitario se è garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte;
firma il certificato sanitario;
trasmette il certificato sanitario firmato all’esportatore.
Se per il certificato sanitario non esiste un modello, l’autorità cantonale competente notifica all’USAV le condizioni d’importazione del Paese di destinazione in questione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario.
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