916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se il Paese di destinazione esige da un’azienda che sia ufficialmente autorizzata come azienda esportatrice, l’autorità cantonale competente mette in atto la procedura di autorizzazione su richiesta dell’azienda in questione.
L’autorizzazione come azienda esportatrice viene rilasciata se l’azienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e altri eventuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di destinazione.
Le aziende autorizzate come aziende esportatrici devono essere controllate regolarmente secondo le disposizioni del Paese di destinazione.
I controlli secondo le disposizioni del Paese di destinazione possono essere eseguiti contemporaneamente ai controlli a cui soggiacciono le aziende autorizzate secondo l’articolo 21 ODerr1.2
L’autorità cantonale competente comunica all’USAV la lista delle autorizzazioni rilasciate. Quest’ultimo tiene un registro delle aziende esportatrici autorizzate.