916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se riceve una notifica secondo l’articolo 49 capoverso 2, l’USAV esamina se le condizioni d’importazione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario notificatigli dall’autorità cantonale sono compatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. Se lo sono, l’USAV elabora un modello di certificato sanitario e lo fa validare dal Paese di destinazione. Una volta che il modello è stato validato, l’USAV lo mette a disposizione in E‑Cert.1
Su richiesta del Paese di destinazione, l’USAV può anche mettere a disposizione modelli che contengono condizioni non previste nella legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, in particolare:
procedimenti divergenti di fabbricazione, controllo e identificazione;
requisiti divergenti per i locali e le attrezzature;
il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento;
lo svolgimento di analisi di laboratorio non autorizzate in Svizzera per l’accertamento di malattie.
I modelli di cui al capoverso 2 possono essere messi a disposizione soltanto se:
i prodotti animali non sono nocivi alla salute;
le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente approvato le condizioni.
L’USAV può inoltre stabilire requisiti formali per i certificati sanitari. Esso può prescrivere misure per garantirne la rintracciabilità, in particolare l’utilizzo di carta di sicurezza e obblighi di notifica e contabili. Esso pubblica i requisiti formali e le misure per garantire la rintracciabilità sotto forma di direttive tecniche destinate alle autorità cantonali.
L’USAV può concludere con il Paese di destinazione un trattato sui certificati sanitari e sulle condizioni di cui al presente articolo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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