916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il servizio veterinario di confine dispone il rilascio delle partite soggette al controllo veterinario di confine per l’importazione o per il transito qualora esse non presentino lacune di alcun genere.
Esso dispone se necessario:
un proseguimento del trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza;
il trasferimento in una quarantena autorizzata dal veterinario cantonale competente.
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