916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di partite importate o in transito non conformi, il servizio veterinario ne decide il respingimento, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.
Esso stabilisce un termine per la rispedizione delle partite respinte. Il termine può ammontare al massimo a 10 giorni.
La rispedizione può avvenire se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il luogo di destinazione è stato convenuto con l’importatore;
la rispedizione avviene direttamente nel Paese di destinazione per via aerea tramite un aeroporto svizzero;
l’importatore ha informato per scritto il servizio veterinario di confine del fatto che le autorità competenti del Paese di destinazione sono state informate sui motivi del respingimento;
Una partita può essere spedita in uno Stato diverso dal Paese di provenienza se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b e se le autorità competenti nel Paese di destinazione hanno comunicato al servizio veterinario di confine di aver preso conoscenza dei motivi del respingimento e di essere d’accordo con l’accettazione della partita.
Se vi sono motivi contrari a un respingimento, è possibile effettuare comunque il respingimento di prodotti animali se l’importatore conferma con un documento dell’autorità competente del Paese di provenienza che tale autorità permette la rispedizione nel Paese di provenienza in base a disposizioni divergenti della legislazione sulle derrate alimentari.
Il servizio veterinario di confine informa l’autorità competente del Paese di provenienza sul tipo di partita e sulle motivazioni del respingimento, purché queste informazioni siano appropriate per l’autorità.
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