916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il servizio veterinario di confine sequestra animali e prodotti animali se:
si sospetta che siano vettori di un agente epizootico;
vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari;
vi sono dubbi sull’identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro provenienza o alla loro destinazione oppure sulle garanzie sanitarie che li concernono.
il proseguimento del trasporto non è possibile per ragioni di protezione degli animali.
Il servizio veterinario di confine sequestra le partite importate o in transito al passaggio del confine o immediatamente dopo e sequestra le partite di esportazione prima del passaggio del confine.
Il servizio veterinario di confine custodisce le partite sequestrate. In caso di importazione i rischi sono assunti dall’importatore, in caso di transito dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e in caso di esportazione dall’esportatore.
Dopo il sequestro di una partita importata o di una partita in transito, a seconda della situazione il servizio veterinario di confine decide un’ulteriore misura oppure il rilascio della partita. Prima di decidere consulta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
Per le partite d’esportazione, il servizio veterinario di confine notifica il sequestro all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
Se viene a conoscenza di eventuali rischi in un secondo tempo, il servizio veterinario di confine informa l’autorità cantonale competente o l’autorità del Paese di destinazione in merito alle partite già rilasciate. Può chiederne il sequestro.
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