916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce al benessere o alla salute degli animali o alla salute pubblica oppure eventuali danni ad altre partite.1
In caso di possibile minaccia per la salute degli animali, esso dispone in particolare:
il ricovero, l’abbeveramento, l’alimentazione e la cura degli animali.
In caso di possibile minaccia per il benessere degli animali, esso ordina, d’intesa con l’autorità cantonale competente, il sequestro degli animali e il loro trasferimento a tale autorità.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩