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Commenti: Art. 77 | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 77
Art. 76
Art. 78
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916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Le autorità cantonali notificano all’USAV le aziende autorizzate secondo gli articoli 7 e 8.
L’USAV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commissione europea.
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