916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione, uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o l’Irlanda del Nord a destinazione di un Paese terzo.
Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importazione, gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, nonché l’Irlanda del Nord entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l’UDSC. Quest’ultimo compie ulteriori accertamenti. Se l’UDSC non può appurare l’uscita dal territorio d’importazione, da uno Stato membro dell’UE, dall’Islanda o dalla Norvegia, nonché dall’Irlanda del Nord, l’USAV informa le autorità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.
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