916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se constatano partite non conformi alle condizioni sull’importazione e il transito di prodotti animali nel traffico turistico di cui all’articolo 13, gli uffici doganali incaricano la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di provvedere all’eliminazione delle partite in questione. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è contraria all’eliminazione, l’ufficio doganale informa l’autorità cantonale competente oppure il servizio veterinario di confine presso un posto di controllo frontaliero autorizzato. Questi ultimi confiscano le partite e ne dispongono l’eliminazione conformemente all’OSOAn1.
Se le lettere e i pacchi contenenti prodotti animali destinati a privati non sono conformi alle condizioni d’importazione di cui all’articolo 14, l’impresa di spedizione li trasmette al servizio veterinario di confine. Quest’ultimo confisca la partita e la elimina conformemente all’OSOAn.2