916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto di controllo frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale. L’autorità cantonale competente prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali.
Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente ordina una misura di cui all’articolo 84 capoverso 4.
Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto di controllo frontaliero autorizzato.
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