916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se ai posti di controllo frontalieri autorizzati constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC informa:
in caso di importazione o transito, il servizio veterinario di confine;
in caso di esportazione, l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.1
Se constata al di fuori dei posti di controllo frontalieri autorizzati che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC ne informa l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.2
2bis. Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.3
Su richiesta, l’UDSC fornisce all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 373). ↩
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