916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I posti d’ispezione frontalieri autorizzati devono trovarsi nell’area ufficiale di un ufficio doganale ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettera c LD1.
Nel perimetro dell’aeroporto, gli esercenti degli aeroporti devono mettere a disposizione dell’USAV le superfici al suolo o i locali necessari per i posti d’ispezione frontalieri.
L’USAV corrisponde loro una pigione usuale sul mercato.
L’USAV stabilisce gli orari di apertura dei posti d’ispezione frontalieri.