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Commenti: Art. 96 | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 96
Art. 95
Art. 97
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Art. 96
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Art. 97
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
L’USAV è responsabile per i locali, le installazioni e gli impianti che devono essere disponibili nei posti d’ispezione frontalieri.
Il DFI definisce i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti.
L’USAV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti nei posti d’ispezione frontalieri.
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