916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.
Nel caso dei prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 16).
Egli deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile.
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