916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
Devono provvedere affinché gli animali siano curati durante la loro permanenza all’aeroporto.
Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn^1^.