916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per il transito di partite per via aerea diretta a destinazione di Paesi terzi si applicano le condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
In caso di transito, alle seguenti partite si applicano per analogia le disposizioni valide per l’importazione:
partite trasportate per via aerea nel territorio d’importazione e che transitano attraverso il territorio d’importazione con un altro mezzo di trasporto o trasportate di nuovo per via aerea a destinazione di Stati membri dell’UE, Islanda o Norvegia;
partite trasportate per via terrestre attraverso il territorio d’importazione.
Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:
articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento);
articolo 8 (registrazione);
articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico);
articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto);
1 articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento);
articoli 21–23 (obblighi delle persone interessate).
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423). ↩
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