916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione valgono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione:
articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento);
articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico);
articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto);
1 articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento).
Valgono inoltre eventuali altre condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
Se previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, per le partite destinate all’esportazione l’autorità cantonale competente rilascia un certificato sanitario mediante TRACES oppure l’azienda di provenienza emette un documento commerciale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423). ↩
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