916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di partite importate di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi notificate al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e‑dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 42a ). Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti.
In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e—dec», l’UDSC controlla in funzione dei rischi se sono provviste dei certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.1
Nelle restanti partite importate e in transito, l’UDSC può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423). ↩
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